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Ordinanza — n. 20282/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20282/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20282/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDASSARRE GIOACCHINO nato a TERLIZZI il 09/02/1980 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; 4" Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 30 novembre 2022, con la quale la Corte di appello di Bari, in riforma della decisione impugnata, condannava Gioacchino Baldassarre alla pena di otto mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso a Terlizzi il 10 gennaio 2013. Ritenuto che il ricorso in esame non critica la violazìone di specifiche regole inferenziali, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bari nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20282/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso a Terlizzi il 10 gennaio 2013. Ritenuto che il ricorso in esame non critica la violazìone di specifiche regole inferenziali, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bari nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri reati contro la sfera personale riservata precedenti penali rilevanti altri reati uso del telefono cellulare alla guida
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDASSARRE GIOACCHINO nato a TERLIZZI il 09/02/1980 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; 4"

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 30 novembre 2022, con la quale la Corte di appello di Bari, in riforma della decisione impugnata, condannava Gioacchino Baldassarre alla pena di otto mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso a Terlizzi il 10 gennaio 2013. Ritenuto che il ricorso in esame non critica la violazìone di specifiche regole inferenziali, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bari nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).

Ritenuto l'elevato disvalore dei fatti di reato contestati a Baldassarre, ex art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che in violazione delle prescrizioni del decreto del Tribunale di sorveglianza di Bari applicativo della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, al quale era sottoposto dal 10 dicembre 2012, veniva trovato in possesso di un telefono cellulare funzionante, all'interno del quale era inserita la scheda telefonica n. 334-2126249. Ritenuto che i pregiudizi penali da cui risultava gravato Gioacchino Baldassarre, alcuni dei quali connotati da specificità, correttamente richiamati a pagina 6 della sentenza impugnata, non consentivano l'esclusione della recidiva, reiterata specifica infraquinquennale, invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 5, n. 21441 del 17/04/2009, Fiori, Rv. 243887 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Gioacchino Baldassarre deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec