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Ordinanza — n. 20281/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20281/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20281/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINO MASSIMO nato a NAPOLI il 29/09/1973 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso próposto avverso la sentenza del 2 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello di Napoli confermava la decisione impugnata, con cui Massimo Molino era stato condannato alla pena di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa. Ritenuto che i fatti di reato in contestazione, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi, controvertendosi, nel caso di specie, del solo diniego dell'attenuante di cui all'art. 8 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Ritenuto che la decisione adottata dalla Corte di appello di Napoli è rispettosa delle emergenze probatorie e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui gli elementi valutativi posti a fondamento della concessione delle attenuanti generiche, pur concesse al ricorrente, devono essere sottoposti a un giudizio autonomo rispetto a quello riguardante il riconoscimento dell'attenuante a effetto speciale di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991 (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 20281/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 1073 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245929 - 01). Ritenuto che di questi principi la Corte di merito faceva buon governo, osservando che la scelta di Molino di aprirsi alla collaborazione e il suo comportamento processuale non costituivano, sic et simpliciter, elementi idonei a giustificare il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, non risultando che, nel caso di specie, l'imputato si fosse adoperato «per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze [...]» (Sez. U, n. 1073 del 25/02/2010, Contaldo, cit.).

Parole chiave

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attenuazione della pena cooperazione giudiziaria in materia penale partecipazione al reato individualizzazione della commisurazione penale favoreggiamento alleggerimento della pena
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINO MASSIMO nato a NAPOLI il 29/09/1973 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso próposto avverso la sentenza del 2 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello di Napoli confermava la decisione impugnata, con cui Massimo Molino era stato condannato alla pena di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa. Ritenuto che i fatti di reato in contestazione, nella loro consistenza materiale, sono incontroversi, controvertendosi, nel caso di specie, del solo diniego dell'attenuante di cui all'art. 8 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Ritenuto che la decisione adottata dalla Corte di appello di Napoli è rispettosa delle emergenze probatorie e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui gli elementi valutativi posti a fondamento della concessione delle attenuanti generiche, pur concesse al ricorrente, devono essere sottoposti a un giudizio autonomo rispetto a quello riguardante il riconoscimento dell'attenuante a effetto speciale di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991 (tra le altre, Sez.

U, n. 1073 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245929 - 01). Ritenuto che di questi principi la Corte di merito faceva buon governo, osservando che la scelta di Molino di aprirsi alla collaborazione e il suo comportamento processuale non costituivano, sic et simpliciter, elementi idonei a giustificare il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, non risultando che, nel caso di specie, l'imputato si fosse adoperato «per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze [...]» (Sez. U, n. 1073 del 25/02/2010, Contaldo, cit.).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Massimo Molino deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec