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Ordinanza — n. 20280/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20280/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20280/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATONI RACHELA nato a LIVORNO il 24/04/1972 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 29 settembre 2023, con la quale la Corte di appello di Firenze confermava la decisione impugnata, con cui Rachela Batoni era stata condannata alla pena di un mese di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Pisa il 7 giugno 2020. Ritenuto che il ricorso in esame, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Firenze, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 20280/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Pisa il 7 giugno 2020. Ritenuto che il ricorso in esame, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Firenze, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale violazioni delle norme procedurali atti impugnabili motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di legittimazione del ministero pubblico difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Ritenuto che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATONI RACHELA nato a LIVORNO il 24/04/1972 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 29 settembre 2023, con la quale la Corte di appello di Firenze confermava la decisione impugnata, con cui Rachela Batoni era stata condannata alla pena di un mese di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Pisa il 7 giugno 2020. Ritenuto che il ricorso in esame, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Firenze, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).

Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di Rachela Batoni, non potendosi dubitare dell'inottemperanza al foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal Questore di Pisa, peraltro ammessa dalla ricorrente, che la giustificava per la sua frequentazione di alcuni spacciatori operanti presso la Stazione di Pisa. Ritenuto che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti per concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., che, com'è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che lo connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, correttamente non riscontrate con riferimento alla posizione processuale dell'imputata (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Rachela Batoni deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci