Italian court dismisses appeal claiming criminal continuity due to heterogeneous crimes and lack of premeditation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessio Sanguedolce inadmissible regarding his request for criminal continuity. The lower court rejected the claim because the attempted murder and drug violation were heterogeneous offenses committed over a wide timeframe, lacking the necessary preordination. The court ruled that such disparate acts constitute recidivism or habitual crime rather than a continuous criminal enterprise.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Criminal continuity requires homogeneous offenses with preordination, which is absent when crimes are heterogeneous, widely spaced, and sanctioned by distinct statutory regimes like recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANGUEDOLCE ALESSIO nato a ROMA il 01/08/1983 avverso l'ordinanza del 18/01/2024 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 18 gennaio 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma rigettava la richiesta avanzata da Alessio Sanguedolce, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Alessio Sanguedolce - un tentato omicidio e una violazione del Testo Unico sugli stupefacenti - e dell'ampiezza dell'arco temporale in cui tali reati erano stati commessi, compreso tra il 7 giugno 2018 e il 5 novembre 2018, che impedivano di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Sangedolce, venendo sanzionata da fattispecie differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto - della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01;
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notar°, Rv. 245833 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Alessio Sanguedolce deve essere . dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ,Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci