Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 20277/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as it challenges inference rules rather than specific legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20277/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Riccardo Bacci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bacci argued the lower court failed to properly motivate its findings regarding his absence from home during a police check, but the court noted he did not specifically challenge the inference rules used to form the judge's conviction. Consequently, the court ruled that the appeal sought a retrial on the merits without addressing the specific legal errors required for admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 363, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal against a conviction is inadmissible if it merely postulates unproven motivational deficiencies without specifically challenging the violation of specific rules of inference used to form the judge's conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal rules of inference formation of conviction lack of specific challenge court costs and fine assenza ingiustificata procedimento in contumacia permesso di dimora scaduto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 363, comma 1, lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013
Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCI RICCARDO nato a SANREMO il 02/03/1971 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 10 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello di Genova confermava la decisione impugnata, con cui Riccardo Bacci era stato condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Sanremo il 7 giugno 2016. Ritenuto che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Genova nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;

Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dei fatti - sui quali, davanti al Tribunale di Imperia, riferivano i militari della Compagnia dei Carabinieri di Sanremo - risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione processuale di Riccardo Bacci, non potendosi dubitare dell'assenza dalla sua abitazione durante il controllo eseguito il 7 giugno 2016, alle ore 21.15, nel corso del quale gli operatori di polizia suonavano il citofono dell'appartamento dell'imputato per circa mezz'ora, senza ottenere risposta.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Riccardo Bacci deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis