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Ordinanza — n. 20276/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against knife possession conviction citing lack of justification and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20276/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ayman El Sinty inadmissible, upholding his conviction for carrying a knife. The lower court found that police investigations clearly indicated the knife was not for legitimate defense, rejecting the defendant's claim of social marginality as a valid excuse. Consequently, the court ruled that the possession lacked the required immediacy of justification and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The carrying of a cutting instrument is justified only if the legitimating circumstance is current at the time of the act; otherwise, possession constitutes a punishable offense, and appeals based on unmotivated procedural defects are inadmissible.

Parole chiave

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possession of cutting instrument legitimate defense immediacy social marginality justification inadmissible appeal court costs and fine porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza dell'8 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Milano confermava la decisione impugnata, con cui Ayman El Sinty era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto e 500,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. 1, n. 4696 del 14/01/1999, Zagaria
«Il porto di uno strumento da punta o da taglio atto a offendere è da ritenere giustificato soltanto nel caso in cui la circostanza legittimatrice rivesta carattere di attualità rispetto al momento dell'accertamento della condotta altrimenti vietata» (Sez. 1, n. 4696 del 14/01/1999, Zagaria, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL SINTY AYMAN nato il 01/03/2002 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza dell'8 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Milano confermava la decisione impugnata, con cui Ayman El Sinty era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto e 500,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, accertato a Milano il 9 marzo 2021. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica censura difensiva, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Milano nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566.del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).

Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dagli agenti della Questura di Milano - che, nel corso di un controllo di polizia, procedevano al sequestro di un coltello di acciaio della lunghezza di 15 centimetri, con una lama priva di punta ma affilata - risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale dell'imputato. Ritenuto che la condizione di marginalità sociale di El Sinty, al contrario di quanto dedotto, non può costituire una giustificazione al possesso del coltello controverso, dovendosi, in proposito, richiamare il seguente principio di diritto:

«Il porto di uno strumento da punta o da taglio atto a offendere è da ritenere giustificato soltanto nel caso in cui la circostanza legittimatrice rivesta carattere di attualità rispetto al momento dell'accertamento della condotta altrimenti vietata» (Sez. 1, n. 4696 del 14/01/1999, Zagaria, Rv. 213023 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Ayman El Sinty deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci