Ordinanza — n. 20274/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODEO WALTER nato a MANDURIA il 23/11/1975 avverso l'ordinanza del 30/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 30 ottobre 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'impugnazione proposta da Walter Modeo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano del 5 giugno 2023, con cui era stato respinto il reclamo contro la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune, per la durata di cinque giorni, irrogata al detenuto. Ritenuto che il ricorso di Walter Modeo non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l'irrogazione della sanzione disciplinare censurata, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Milano.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20274/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Walter Modeo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al• versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODEO WALTER nato a MANDURIA il 23/11/1975 avverso l'ordinanza del 30/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 30 ottobre 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'impugnazione proposta da Walter Modeo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano del 5 giugno 2023, con cui era stato respinto il reclamo contro la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune, per la durata di cinque giorni, irrogata al detenuto. Ritenuto che il ricorso di Walter Modeo non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l'irrogazione della sanzione disciplinare censurata, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Milano.
Ritenuto, in - proposito, che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, formulando un giudizio congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che Modeo si presentava al cancello di sbarramento della sua sezione carceraria seduto su una carrozzina prestatagli da un altro detenuto. Ritenuto che l'utilizzo della carrozzina non risultava prescritto da alcuna certificazione medica e che, al contrario, è presente agli atti il certificato medico rilasciato il 28 aprile 2023 dall'Ospedale "San Paolo" di Milano, che non prevedeva l'utilizzo per gli spostamenti di Modeo di carrozzine o stampelle, limitandosi a prescrivere alcuni esami diagnostici per valutare la causa dei dolori lamentati dal detenuto nel corso della visita.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Walter Modeo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al• versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis