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Ordinanza — n. 20273/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for home detention due to applicant's inability to provide stable residence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20273/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Milan Supervision Tribunal's rejection of home detention and probation assignment requests. The applicant, Rachid Ennakes, failed to provide evidence of his current whereabouts or a stable residence, which the court deemed essential for social services to monitor him. Consequently, the court ruled that without a fixed address, alternative measures cannot be effectively supervised, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, commi I-ter, 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against the rejection of alternative detention measures is inadmissible if the applicant fails to demonstrate a stable residence, as this lack prevents the necessary direct contact and control by social services.

Parole chiave

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alternative detention measures stable residence requirement social services supervision inadmissible appeal court costs award ripristino dello statuto di rifugiato domanda d'asilo di rom diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, commi I-ter, 1-quater, cod. proc. pen.
Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi I- ter, 1 -quater, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 27347 del 17/05/2019, Lupu
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENNAKES RACHID nato il 01/01/1978 avverso l'ordinanza del 25/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 25 gennaio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava le istanze di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, richieste congiuntamente da Rachid Ennakes. Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi I- ter, 1 -quater, cod. proc. pen., proposta in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., non è rilevante ai presenti fini, riguardando censure inerenti al processo di cognizione e non risultando prospettati profili di costituzionalità afferenti alla materia delle misure alternative alla detenzione, sulla cui ammissibilità si è pronunciato negativamente il Tribunale di sorveglianza di Milano.

Ritenuto, inoltre, che la difesa del ricorrente non forniva alcuna indicazione utile a inquadrare la condizione anagrafica ed esistenziale di Rachid Ennakes, che, oltre a risultare irreperibile, non indicava il domicilio in cui «trascorrere l'eventuale misura alternativa, così non consentendo al Tribunale di svolgere accertamenti di ufficio». Ritenuto che tali conclusioni, tenuto conto dell'assenza di dati certi sull'attuale condizione anagrafica del ricorrente, appaiono rispettose della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è legittimo il rigetto della richiesta di una misura alternativa «fondato sulla mancanza di una sua stabile residenza, atteso che detta mancanza impedisce al servizio sociale un costante contatto diretto con il condannato, necessario all'espletamento delle indispensabili funzioni di supporto e controllo [...]» (Sez. 1, n. 27347 del 17/05/2019, Lupu, Rv. 276198 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Rachid Ennakes deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis