Court dismisses appeal for continuance of crimes due to lack of premeditation and temporal heterogeneity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Davide Tramacere inadmissible, upholding the lower court's rejection of his request for continuance of crimes. Tramacere argued for a single criminal act spanning from March 2015 to June 2016, but the court found the offenses too heterogeneous and temporally distant to constitute a premeditated plan. Consequently, the court ruled that the repeated offenses represented distinct criminal patterns rather than one continuous crime, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The court holds that crimes committed over a wide temporal span with heterogeneous characteristics cannot be considered a single continuous act if they lack premeditation and do not stem from a unified criminal program.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAMACERE DAVIDE nato a MESAGNE il 27/11/1983 avverso l'ordinanza del 02/02/2024 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; i\
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive depositate nell'interesse del ricorrente, proposto avverso l'ordinanza del 2 febbraio 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi rigettava la richiesta avanzata da Davide Tramacere, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1, 2 e 3 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Davide Tramacere e della notevole ampiezza dell'arco temporale in cui tali reati erano stati commessi, compreso tra il marzo del 2015 e il giugno del 2016, che impedivano di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Tramacere, venendo sanzionata da fattispecie differenti, quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Davide Tramacere deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci