Ordinanza — n. 20271/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CESARE GIOVANNI nato a TARANTO il 04/04/1987 avverso l'ordinanza del 30/10/2023 del TRIBUNALE di TARANTOdato avvis Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 30 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Taranto rigettava la richiesta avanzata da Giovanni Di Cesare, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che avverso questa ordinanza Giovanni Di Cesare dichiarava di volere proporre ricorso per cassazione, mediante dichiarazione depositata presso la struttura penitenziaria dove si trovava detenuto il 20 gennaio 2024, riservando il deposito dei relativi motivi al difensore di fiducia, contestualmente nominato, che non vi provvedeva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 20271/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che avverso questa ordinanza Giovanni Di Cesare dichiarava di volere proporre ricorso per cassazione, mediante dichiarazione depositata presso la struttura penitenziaria dove si trovava detenuto il 20 gennaio 2024, riservando il deposito dei relativi motivi al difensore di fiducia, contestualmente nominato, che non vi provvedeva.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CESARE GIOVANNI nato a TARANTO il 04/04/1987 avverso l'ordinanza del 30/10/2023 del TRIBUNALE di TARANTOdato avvis Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 30 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Taranto rigettava la richiesta avanzata da Giovanni Di Cesare, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che avverso questa ordinanza Giovanni Di Cesare dichiarava di volere proporre ricorso per cassazione, mediante dichiarazione depositata presso la struttura penitenziaria dove si trovava detenuto il 20 gennaio 2024, riservando il deposito dei relativi motivi al difensore di fiducia, contestualmente nominato, che non vi provvedeva.
Ritenuto che il mancato deposito del ricorso è causa di inammissibilità, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della dichiarazione depositata presso l'istituto penitenziario dove si trovava detenuto, né Di Cesare, né il suo difensore, l'avv. Massimiliano Scavo, hanno fatto seguire la presentazione di motivi di ricorso. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giovanni Di Cesare deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 m