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Ordinanza — n. 19923/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation revocation due to repeated aggressive behavior violating parole conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19923/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Walter Deidda's appeal against the revocation of his probation in Cagliari inadmissible. Deidda argued against the removal of his community service, but the court found his complaint lacked specific grounds for review. The court ruled that Deidda's repeated aggressive and threatening behavior toward shelter guests rendered the probation measure unsuitable for his special prevention goals.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal against a probation revocation order is inadmissible if it fails to identify specific aspects for review and merely seeks a new substantive evaluation of the grounds for revocation based on established facts.

Parole chiave

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probation revocation inadmissible appeal special prevention goals aggressive behavior community service violation centro di riadattamento revoca del permesso di dimora ricollocamento in un istituto

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio
Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero
Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEIDDA WALTER nato a CAGLIARI il 07/12/1964 avverso l'ordinanza del 10/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 10 ottobre 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari disponeva la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a Walter Deidda con provvedimento del 15 febbraio 2022. Ritenuto che il ricorso di Deidda non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca degli arresti domiciliari esecutivi concessi correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, formulando un giudizio congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che Deidda, in più occasioni, aveva posto in essere comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti degli ospiti del centro di accoglienza doveva operava, che, in alcuni casi, avevano richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine. Ritenuto che la ripetuta violazione delle prescrizioni connesse al beneficio penitenziario in questione imponevano di ritenere la misura alternativa alla detenzione applicata al ricorrente inidonea ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376 - 01;

Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv. 217706 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Walter Deidda deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i