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Ordinanza — n. 19922/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19922/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19922/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLE CHIAIE RAFFAELE nato a SALERNO il 23/06/1985 avverso l'ordinanza del 09/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 9 gennaio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di concessione della liberazione anticipata presentata da Raffaele Delle Chiaie per i semestri compresi tra 1111 febbraio 2017 e 1'11 febbraio 2020. Ritenuto che il ricorso di Delle Chiaie, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19922/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, De Costanzo, Rv. 263428 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Raffaele Delle Chiaie deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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estratto del casellario giudiziale remissione della pena scarcerazione recidiva nell'infrazione riabilitazione revoca della liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLE CHIAIE RAFFAELE nato a SALERNO il 23/06/1985 avverso l'ordinanza del 09/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 9 gennaio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di concessione della liberazione anticipata presentata da Raffaele Delle Chiaie per i semestri compresi tra 1111 febbraio 2017 e 1'11 febbraio 2020. Ritenuto che il ricorso di Delle Chiaie, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, evidenziando che il ricorrente, il 9 gennaio 2020, nel corso della sua detenzione, veniva trovato in possesso di un telefono cellulare che aveva occultato nella cavità anale. Ritenuto, dopo questo episodio, Delle Chiaie poneva in essere numerose infrazioni disciplinari, che laddove ripetute nel tempo, assumono una valenza altamente negativa, risultando espressive della scarsa partecipazione all'opera di rieducazione intramuraria del condannato, in quanto sintomatiche dell'assenza di effetti positivi sul percorso intrapreso durante l'esecuzione della pena (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01;

Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, De Costanzo, Rv. 263428 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Raffaele Delle Chiaie deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il