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Ordinanza — n. 19921/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against early release denial due to pending serious drug offenses affecting the review period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19921/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Augusto Patacchiola inadmissible, rejecting his request for early release for the 2020-2021 period. Although the appeal raised only a single grievance, the court found it sought an impermissible re-evaluation of merits already properly assessed by the lower tribunal. The decision relied on established precedent allowing the evaluation of a detainee's conduct to extend negatively to adjacent semesters when subsequent grave offenses, such as the 488kg hashish possession case, are pending.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal must identify specific aspects of the contested order for review; a generic request to re-evaluate merits is inadmissible, and pending serious conduct may negatively impact the assessment of the period in question.

Parole chiave

Generato dall'IA
early release appeal inadmissible appeal pending serious offense detention conduct evaluation Cassation procedure proroga della carcerazione preventiva remissione della pena arresto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, Palamara
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATACCHIOLA AUGUSTO nato a ROMA il 30/04/1961 avverso l'ordinanza del 09/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 9 gennaio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di concessione della liberazione anticipata presentata da Augusto Patacchiola per i semestri compresi tra il 15 giugno 2020 e il 15 giugno 2021. Ritenuto che il ricorso di Patacchiola, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, evidenziando che il ricorrente risultava sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), riguardante la detenzione di 488 chilogrammi di hashish, posto in essere in un periodo successivo a quello in esame. Ritenuto che la gravità delle condotte di Patacchiola esplica i suoi effetti sul periodo oggetto di osservazione, come correttamente evidenziato dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui «la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave [...]» (Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Augusto Patacchiola deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso