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Ordinanza — n. 19919/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19919/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19919/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRULLO LUCA nato a CASSANO ALLO IONIO il 27/11/1989 avverso l'ordinanza del 30/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 30 novembre 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ratificava la revoca degli arresti domiciliari esecutivi concessi a Luca Cirullo disposta dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza il 30 ottobre 2023. Ritenuto che il ricorso di Cirullo non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca degli arresti domiciliari esecutivi concessi correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19919/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv. 217706 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Luca Cirullo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale revoca della licenza condurre contravvenzione alla circolazione abbandono del procedimento per infrazione stradale revoca del sequestro assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRULLO LUCA nato a CASSANO ALLO IONIO il 27/11/1989 avverso l'ordinanza del 30/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 30 novembre 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ratificava la revoca degli arresti domiciliari esecutivi concessi a Luca Cirullo disposta dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza il 30 ottobre 2023. Ritenuto che il ricorso di Cirullo non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la revoca degli arresti domiciliari esecutivi concessi correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, formulando un giudizio congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che Cirullo, il 26 ottobre 2023, veniva fermato mentre si trovava alla guida di un'autovettura in compagnia di un altro soggetto, dopo avere tentato di sottrarsi al controllo di polizia attivato nei suoi confronti. Ritenuto che la violazione delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari esecutivi applicati a Cirullo imponevano di ritenere la misura alternativa alla detenzione applicata al ricorrente inidonea ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376 - 01;

Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv. 217706 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Luca Cirullo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il