Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19918/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19918/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19918/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUSA FRANCESCO nato a MASSA DI SOMMA il 09/08/1989 avverso l'ordinanza del 16/01/2024 del GIP TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 gennaio 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia rigettava la richiesta avanzata da Francesco Tusa, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'incontroversa eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Tusa, eseguiti in ambiti territoriali diversi - Riccione e Ottaviano - e della diversa tipologia di persone offesa dal reato, che impediva di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19918/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Francesco Tusa deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterazione di reati penali criminalità persistente reati connessi guida recidiva in stato di ebbrezza correità attività criminosa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 gennaio 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia rigettava la richiesta avanzata da Francesco Tusa, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUSA FRANCESCO nato a MASSA DI SOMMA il 09/08/1989 avverso l'ordinanza del 16/01/2024 del GIP TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 gennaio 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia rigettava la richiesta avanzata da Francesco Tusa, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'incontroversa eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Tusa, eseguiti in ambiti territoriali diversi - Riccione e Ottaviano - e della diversa tipologia di persone offesa dal reato, che impediva di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Tusa, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso alla continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Francesco Tusa deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso