Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19917/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for early release as prisoner has already served the full sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19917/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Paolo Salvato inadmissible because he had already served the entire sentence subject to the early release request. The Tribunal of Surveillance had previously rejected his application for the specific semester in question, and Salvato was released on September 14, 2023. The court ruled that the appeal lacked standing since the beneficiary was no longer detained for the relevant penalty, rendering the request for reduction moot.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal for early release is inadmissible when the sentence has been fully served and the prisoner is free to pursue other purposes, as there is no remaining procedural disadvantage to remedy.

Parole chiave

Generato dall'IA
early release appeal interest to appeal sentence fully served procedural standing Cassa delle ammende utilitarian perspective mootness in criminal law messa in libertà provvisoria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 16269 del 26/04/2006
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVATO FRANCESCO PAOLO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 19/04/1967 avverso il decreto del 20/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 20 ottobre 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava l'istanza di concessione della liberazione anticipata presentata da Francesco Paolo Salvato per il semestre compreso tra il 25 febbraio 2022 e il 25 agosto 2022. Ritenuto che l'impugnazione proposta da Francesco Paolo Salvato deve ritenersi sprovvisto di interesse a ricorrere, atteso che il detenuto ha interamente scontato la pena in relazione alla quale chiede che gli venisse concessa la liberazione anticipata oggetto di vaglio giurisdizionale, essendo stato scarcerato il 14 settembre 2023.

Ritenuto, in proposito, che l'istanza di liberazione anticipata «è inammissibile quando la pena della quale si chiede la riduzione sia interamente espiata ed il condannato, ormai libero per il titolo esecutivo in questione, intenda imputare il beneficio ad altri fini [...1» (Sez. 1, n. 16269 del 26/04/2006, Lo Giudice, Rv. 234220 - 01) Ritenuto che tali conclusioni discendono dalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita «in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Francesco Paolo Salvato deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso