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Ordinanza — n. 19914/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for carrying two carbines exceeding 7.5 joules under Art. 23 of Law 110/1975.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19914/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Bruno Marco inadmissible, upholding the lower court's conviction for unjustified carriage of firearms. The appellant was sentenced to one year of imprisonment and a fine for carrying two carbines with a kinetic energy exceeding 7.5 joules, which legally qualifies them as 'arms' under Article 4 of Law 110/1975. The court rejected the defense's arguments regarding potential sentencing mitigation based on the high offensive potential of the seized weapons.

Regesto Legislator

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Art. 23 legge 110/1975; Art. 4 legge 110/1975: The carriage of firearms with a kinetic energy exceeding 7.5 joules constitutes the crime of unjustified carrying of arms under Article 23 of Law 110/1975, precluding any reduction in the punitive treatment due to the inherent offensive potential of such weapons.

Parole chiave

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unjustified carriage of arms kinetic energy threshold Law 110/1975 criminal appeal inadmissibility firearms classification violazioni della legge sulle armi parità delle armi contrabbando di guerra

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 23 legge 110/1975
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 2 novembre 2023, con la quale la Corte di appello di Firenze confermava la decisione impugnata, con cui Marco Bruno era stato condannato alla pena di un anno di reclusione e 1.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 23 legge 18 aprile 1975, n.
Art. 4 legge 110/1975
110 del 1975, essendo tali armi dotate di una carica cinetica superiore a 7,5 joule, il superamento della quale ne comporta l'inclusione nella «categoria di "armi" cui fa riferimento l'art. 4 legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10328 del 06/02/2015, Fiatti, Rv. 262693 - 01
110 del 1975; ne consegue che il porto ingiustificato delle stesse integra la fattispecie incriminatrice prevista da tale disposizione» (Sez. 1, n. 10328 del 06/02/2015, Fiatti, Rv. 262693 - 01).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO MARCO nato a LIVORNO il 08/09/1976 avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 2 novembre 2023, con la quale la Corte di appello di Firenze confermava la decisione impugnata, con cui Marco Bruno era stato condannato alla pena di un anno di reclusione e 1.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110. Ritenuto che la tipologia delle due carabine non consente di dubitare del corretto inquadramento della fattispecie ascritta a Bruno ex art. 23 legge n. 110 del 1975, essendo tali armi dotate di una carica cinetica superiore a 7,5 joule, il superamento della quale ne comporta l'inclusione nella «categoria di "armi" cui fa riferimento l'art. 4 legge n. 110 del 1975; ne consegue che il porto ingiustificato delle stesse integra la fattispecie incriminatrice prevista da tale disposizione» (Sez. 1, n. 10328 del 06/02/2015, Fiatti, Rv. 262693 - 01).

Ritenuto che la pena irrogata a Bruno è suffragato dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Firenze, che si soffermava correttamente sulle connotazioni del reati contestato al ricorrente, che imponevano di escludere, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata, tenuto conto del potenziale offensivo delle armi sequestrate. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Marco Bruno deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1