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Ordinanza — n. 19911/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19911/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19911/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIACCHIERA FABIO nato a ROMA il 20/07/1988 avverso l'ordinanza del 11/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza dell'Il gennaio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione presentata da Fabio Chiacchiera. Ritenuto che il ricorso di Chiacchiera non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Roma.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19911/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv. 217706 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Fabio Chiacchiera deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa prestazioni dell'assistenza sociale attitudine all'integrazione esclusione sociale riabilitazione revoca di prestazioni sociali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIACCHIERA FABIO nato a ROMA il 20/07/1988 avverso l'ordinanza del 11/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza dell'Il gennaio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione presentata da Fabio Chiacchiera. Ritenuto che il ricorso di Chiacchiera non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Roma.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, formulando un giudizio congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che la caratura criminale di Chiacchera e l'assenza di prospettive rieducative imponevano di ritenere la misura alternativa richiesta indoneo ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376 - 01;

Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv. 217706 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Fabio Chiacchiera deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18