Continuance claim dismissed as crimes lacked homogeneity and criminal preordination under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mariano Torre's appeal inadmissible regarding his request for continuance under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. Torre argued that multiple murders were part of a single criminal enterprise, but the court found the crimes lacked homogeneity and were not preordained by a single criminal intent. The decision relied on the requirement for specific investigation into the continuity and unity of deliberative moments within organized crime structures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; When multiple crimes are invoked for continuance, a specific investigation into the nature of the associations, their concrete operativity, and temporal continuity is required to ascertain the unity of the deliberative moment and its subsequent execution through progressive membership.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRE MARIANO nato a NAPOLI il 31/03/1988 avverso l'ordinanza del 23/01/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 23 gennaio 2024, con la quale la Corte di assise di appello di Napoli rigettava la richiesta avanzata da Mariano Torre, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-6 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, atteso che gli omicidi di Gennaro Cesarano, Vincenzo Di Napoli, Giuseppe Calise e Pasquale Izzi, giudicati con le sentenze di cui ai punti 2-5, non potevano ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione con il reato associativo giudicato con la sentenza di cui al punto 1, scaturendo da «decisioni estemporanee del capo clan Lo Russo Carlo, dettate da necessità contingenti del clan e da propositi, peraltro personali, di vendetta».
Ritenuto che laddove il vincolo della continuazione sia invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati, collegati a un'organizzazione, analogamente al caso di Torre, occorre «una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Mariano Torre deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso