Ordinanza — n. 19906/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMORE NICOLA nato a BARI il 31/07/1969 avverso l'ordinanza del 19/07/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso, così come qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Salerno, con cui il Magistrato di sorveglianza di Salerno, con avverso l'ordinanza del 19 luglio 2023, dichiarava inammissibile l'istanza presentata da Nicola D'Amore, ai sensi dell'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), relativamente ai periodi di detenzione patiti le Case circondariali di Bari e Salerno. Ritenuto che il ricorso di D'Amore, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l'accoglimento del regime riparatorio attivato ex art. 35-ter Ord. pen., correttamente vagliati dal Magistrato di sorveglianza di Salerno.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19906/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso, così come qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Salerno, con cui il Magistrato di sorveglianza di Salerno, con avverso l'ordinanza del 19 luglio 2023, dichiarava inammissibile l'istanza presentata da Nicola D'Amore, ai sensi dell'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), relativamente ai periodi di detenzione patiti le Case circondariali di Bari e Salerno. Ritenuto che il ricorso di D'Amore, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l'accoglimento del regime riparatorio attivato ex art. 35-ter Ord. pen., correttamente vagliati dal Magistrato di sorveglianza di Salerno.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMORE NICOLA nato a BARI il 31/07/1969 avverso l'ordinanza del 19/07/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, così come qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Salerno, con cui il Magistrato di sorveglianza di Salerno, con avverso l'ordinanza del 19 luglio 2023, dichiarava inammissibile l'istanza presentata da Nicola D'Amore, ai sensi dell'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), relativamente ai periodi di detenzione patiti le Case circondariali di Bari e Salerno. Ritenuto che il ricorso di D'Amore, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l'accoglimento del regime riparatorio attivato ex art. 35-ter Ord. pen., correttamente vagliati dal Magistrato di sorveglianza di Salerno.
Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Salerno ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, formulando un giudizio congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che nell'istanza di D'Angelo non erano indicate le ragioni che determinavano la violazione dei parametri di cui all'art. 3 CEDU, non potendo il detenuto limitarsi a «chiedere l'applicazione dell'istituto senza indicare il fatto materiale che sorregge la domanda e le relative violazioni dell'art. 3 CEDU che ritenga di aver subito e gli istituti penitenziari in cui le stesse si siano verificate» (Sez. 1, n. 40232 del 24/06/2016, Oppedisano, Rv. 268246 - 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Nicola D'Amore deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso