Ordinanza — n. 19905/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHINOCCA DAVIDE nato a TROINA il 28/05/1967 avverso l'ordinanza del 08/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza dell'8 gennaio 2023, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta rigettava la richiesta avanzata da Davide Schinocca, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto del fatto che né la tentata estorsione di cui al punto 2 né il riciclaggio .cli cui al punto 3 - che è antecedente al reato associativo per cui il ricorrente era condannato con la sentenza di cui al punto 1 - appaiono collegati al ruolo consortile svolto da Schinocca in seno alla criminalità organizzata troinese, nella quale gravitava.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19905/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Davide Schinocca deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHINOCCA DAVIDE nato a TROINA il 28/05/1967 avverso l'ordinanza del 08/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza dell'8 gennaio 2023, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta rigettava la richiesta avanzata da Davide Schinocca, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto del fatto che né la tentata estorsione di cui al punto 2 né il riciclaggio .cli cui al punto 3 - che è antecedente al reato associativo per cui il ricorrente era condannato con la sentenza di cui al punto 1 - appaiono collegati al ruolo consortile svolto da Schinocca in seno alla criminalità organizzata troinese, nella quale gravitava.
Ritenuto, per altro verso, che laddove il vincolo della continuazione sia invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati, collegati a un'organizzazione, analogamente al caso di Schinocca, non è sufficiente il riferimento alla tipologia dei reati e all'astratta omogeneità delle condotte, svincolata dalle emergenze processuali, occorrendo «una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Davide Schinocca deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso