Ordinanza — n. 19903/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENELOUCIF SALVATORE nato a ANDRIA il 20/08/1965 avverso l'ordinanza del 10/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 10 ottobre 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Bari, per quanto di interesse ai presenti fini, rigettava l'istanza di concessione della detenzione domiciliare presentata da Salvatore Beneloucif, ai sensi dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Ritenuto che il ricorso di Beneloucif, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura della detenzione domiciliare, così come previsti dall'art. 47-ter Ord. pen., correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Bari.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19903/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 10 ottobre 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Bari, per quanto di interesse ai presenti fini, rigettava l'istanza di concessione della detenzione domiciliare presentata da Salvatore Beneloucif, ai sensi dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Ritenuto che il ricorso di Beneloucif, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura della detenzione domiciliare, così come previsti dall'art. 47-ter Ord. pen., correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Bari.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENELOUCIF SALVATORE nato a ANDRIA il 20/08/1965 avverso l'ordinanza del 10/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 10 ottobre 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Bari, per quanto di interesse ai presenti fini, rigettava l'istanza di concessione della detenzione domiciliare presentata da Salvatore Beneloucif, ai sensi dell'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Ritenuto che il ricorso di Beneloucif, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura della detenzione domiciliare, così come previsti dall'art. 47-ter Ord. pen., correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Bari.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Bari ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, formulando un giudizio congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che l'elevata caratura criminale di Beneloucif, attestata dalle pendenze giudiziarie per gravi reati - per i quali procedono le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Lecce e di Bari - e le informazioni negative trasmesse dalle Forze dell'ordine competenti, che rendevano evidente che il ricorrente ha continuato a delinquere «sia dopo la commissione dei reati di cui al titolo in epigrafe indicato, sia a seguito della fruizione di benefici penitenziari».
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Salvatore Beneloucif deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i