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Ordinanza — n. 19900/2024 — snpen Generato dall'IA

Continuazione of crimes rejected due to lack of criminal preordination and specific organizational unity evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19900/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible, rejecting the request to recognize the continuity of crimes under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a criminal preordination linking two distinct offenses, but the Court found the acts heterogeneous and lacking specific evidence of a unified initial project. Consequently, the request was dismissed because abstract similarity of conduct is insufficient without proof of continuous organizational membership and a single deliberative moment.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The continuity of crimes requires more than abstract homogeneity of conduct; it necessitates specific evidence proving a single initial criminal project and the progressive unity of the subject within an organization.

Parole chiave

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continuity of crimes criminal preordination organizational unity executive proceedings single deliberative moment appartenenza a una banda crimine organizzato concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 9 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava la richiesta avanzata da Rocco Palermo, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 9 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava la richiesta avanzata da Rocco Palermo, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALERMO ROCCO nato a SAN PROCOPIO il 25/06/1961 avverso l'ordinanza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 9 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava la richiesta avanzata da Rocco Palermo, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei due delitti commessi da Rocco Palermo, resa evidente dal fatto che non risultava «in atti alcun concreto e specifico elemento che consenta di ritenere avvinti da un'unica progettualità iniziale i due reati [...l».

Ritenuto che laddove il vincolo della continuazione sia invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati, collegati a un'organizzazione, analogamente al caso di Palermo, non è sufficiente il riferimento alla tipologia dei reati e all'astratta omogeneità delle condotte, svincolata dalle emergenze processuali, occorrendo «una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Rocco Palermo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso