Italian court dismisses appeal for continuance of crimes due to lack of premeditation and long duration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marco D'Amore's appeal inadmissible regarding his request for the legal concept of 'continuation' of crimes. The lower court found the alleged offenses were too heterogeneous and spanned seventeen years, lacking the necessary premeditation required for this doctrine. Consequently, the court ruled that D'Amore's repeated illegal acts represented habitual criminality rather than a unified criminal plan.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; The concept of continuation of crimes requires a premeditated plan connecting distinct offenses, which is absent when acts are too heterogeneous or span an excessively long period, thereby constituting habitual delinquency instead.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMORE MARCO nato a NAPOLI il 27/12/1976 avverso l'ordinanza del 20/11/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 20 novembre 2023,1 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la richiesta avanzata da Marco D'Amore, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti a)-j) del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da D'Amore e della notevole ampiezza dell'arco temporale in cui i reati di cui si controverte erano stati commessi, compreso tra il 2002 e il 2019, che impediva di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di D'Amore, il cui percorso delinquenziale si protraeva ininterrottamente per diciassette anni, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01;
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Marco D'Amore deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18