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Ordinanza — n. 19896/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the unrepresented appellant failed to use a court-appointed lawyer after the 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19896/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because the appellant, Antonio Massimo Condello, attempted to file the petition personally without a lawyer. The court noted that the appeal and its notification occurred after August 4, 2017, when legislation removed the right of unrepresented defendants to file appeals directly. Consequently, the court ruled that the appeal must be signed by a registered defense lawyer to avoid inadmissibility under the new procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Following the 2017 legislative reform, criminal appeals must be signed by a court-registered defense lawyer; appeals filed personally by the accused are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility unrepresented appellant court-appointed lawyer requirement procedural code reform 2017 de plano inadmissibility diritto a un difensore libertà di disporre di se stessi integrazione autonoma

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDELLO ANTONIO MASSIMO nato a REGGIO CALABRIA il 22/04/1971 avverso l'ordinanza del 20/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avvis,a11e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione in esame è stato proposto personalmente da Antonio Massimo Condello e sottoscritto il 5 luglio 2023. Osserva il Collegio che sia la notifica del provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antonio Massimo Condello deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ap