Cassation court dismisses appeal for early release as it improperly re-evaluates conduct affecting the observed period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Danilo Schimio's appeal against the Catanzaro supervision tribunal's rejection of his early release request inadmissible. Schimio argued for release based on the period from October 2019 to October 2021, but the court found his appeal merely sought a new merit review rather than challenging specific legal aspects. The court upheld the tribunal's decision by noting Schimio's negative conduct in subsequent months, including association with a recidivist and a new criminal charge, which legally impacts the evaluation of the entire observed period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 640 c.p.p.: An appeal against a supervision tribunal's decision on early release is inadmissible if it fails to identify specific aspects for review and instead attempts to provoke a new evaluation of the merits, particularly when the tribunal correctly considered conduct occurring after the observed period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIMIO DANILO nato a VIBO VALENTIA il 29/02/1992 avverso l'ordinanza del 25/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 25 maggio 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava l'istanza di concessione della liberazione anticipata presentata da Danilo Schimio per i semestri compresi tra I'l ottobre 2019 e I'l ottobre 2021. Ritenuto che il ricorso di Schimio, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, evidenziando che, nel periodo successivo a quello in esame, il ricorrente, il 9 novembre 2021, era stato controllato in compagnia di un pregiudicato, e, il 12 giugno 2022, era stato denunciato per il reato di cui all'art. 389 cod. pen. Ritenuto che la gravità delle condotte di Schimio esplica i suoi effetti sul periodo oggetto di osservazione, come correttamente evidenziato dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, dovendosi, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui «la valutazione della condotta del detenuto, da frazionare normalmente per ciascun semestre, ben può estendersi in negativo anche ai semestri contigui, quando il condannato abbia posto in essere un comportamento particolarmente grave [...]» (Sez. 1, n. 983 del 22/11/2011, dep. 13/01/2012, Palamara, Rv. 251677 - 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Danilo Schimio deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso