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Ordinanza — n. 19894/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal for merit review of parole permission denial due to lack of trustworthiness.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19894/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by prisoner Bambu Costei inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had denied a parole permission because the prisoner failed to demonstrate full awareness of the illegality of his past crimes and minimized his own responsibility. The appellate court ruled that the lower tribunal correctly assessed the treatment path and required further evaluation before granting any permission.

Regesto Legislator

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Art. 30-ter Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a parole permission denial is inadmissible if it does not identify specific legal errors but instead attempts to provoke a new evaluation of the merits, which must be reserved for the lower court's discretionary judgment on the prisoner's trustworthiness and treatment progress.

Parole chiave

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parole permission denial inadmissible appeal prisoner trustworthiness merit review prohibition court costs and fine censura dell'apprezzamento delle prove esame nel merito probabilità di successo del ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 30-ter Ord. pen.
Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 18 gennaio 2024, Con cui il Tribunale di sorveglianza di Lecce rigettava l'istanza di concessione di un permesso premio presentata da Costei Bambu, ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAMBU COSTEL nato il 09/04/1985 avverso l'ordinanza del 18/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 18 gennaio 2024, Con cui il Tribunale di sorveglianza di Lecce rigettava l'istanza di concessione di un permesso premio presentata da Costei Bambu, ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Ritenuto che il ricorso di Bambu, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione del permesso premio, così come previsti dall'art. 30-ter Ord. pen., correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Lecce.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, formulando un giudizio congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che il percorso trattamentale di Bambu non consentiva di esprimere un giudizio prognostico di affidabilità, che imponeva di ritenere necessario un ulteriore periodo di valutazione e la redazione della successiva relazione di sintesi. Tali conclusioni si imponevano anche alla luce del fatto che, come evidenziato a pagina 2 del provvedimento impugnato, nella fase iniziale della sua detenzione, il condannato non aveva «dimostrato piena consapevolezza circa il disvalore delle condotte antigiuridiche commesse [...]», tendendo a «sminuire le proprie responsabilità».

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Costei Bambu deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso