Cassation court dismisses appeal against probation revocation due to failure to identify specific grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Antonio Bellanova's appeal inadmissible against the Lecce probation supervision tribunal's order to revoke his community service probation. Bellanova argued for a new evaluation of his case, but the court found his single grievance did not target specific aspects of the original decision. Consequently, the court upheld the tribunal's finding that Bellanova's failure to follow rules and pending criminal proceedings rendered his rehabilitation path ineffective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a probation supervision decision is inadmissible if it fails to identify specific grounds for review and instead seeks a new substantive evaluation of the original judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLANOVA ANTONIO nato a BRINDISI il 13/06/1979 avverso l'ordinanza del 11/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza dell'il. gennaio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Lecce dichiarava non estinta la pena per la quale era stato concesso ad Antonio Bellanova l'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), applicando contestualmente al condannato la detenzione domiciliare per 80 giorni. Ritenuto che il ricorso di Bellanova, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito del giudizio negativo sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, precedentemente concessa, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Lecce.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, formulando un giudizio congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che l'esito negativo dell'affidamento in prova derivava dall'inosservanza delle prescrizioni impostegli - verificatasi 1'8 marzo 2019 - e dalla pendenza di tre procedimenti penali, imponevano di ritenere il percorso trattamentale intrapreso dal ricorrente inidoneo ad assolvere alle finalità rieducative sue proprie, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376 - 01;
Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv. 217706 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Antonio Bellanova deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso