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Ordinanza — n. 19892/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19892/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19892/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANO SIMONE nato a SALERNO il 11/02/1996 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 18 dicembre 2023, con cui la Corte di appello di Salerno confermava la decisione impugnata, con cui Simone Luciano era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto e 450,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 dicembre 1975, n. 110. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Salerno, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19892/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Simone Luciano deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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importanza del successo d'integrazione impugnabilità della decisione di rinvio probabilità di successo del ricorso revisione della sentenza penale adeguamento della pena scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANO SIMONE nato a SALERNO il 11/02/1996 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 18 dicembre 2023, con cui la Corte di appello di Salerno confermava la decisione impugnata, con cui Simone Luciano era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto e 450,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge 18 dicembre 1975, n. 110. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Salerno, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01;

Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). Ritenuto che l'impossibilità di concedere a Luciano la messa alla prova, sul cui diniego si incentra il ricorso in esame, veniva giustificata dall'elevata caratura criminale dell'imputato, attestata dai numerosi precedenti penali, sui quali la Corte di merito si soffermava, in termini congrui. Tali conclusioni appaiono rispettose della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'ammissione dell'imputato alla messa alla prova è subordinata «al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell'interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall'art. 133 cod. pen. [...] sulla cui base ritenere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati» (Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Boudraa, Rv. 283883 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Simone Luciano deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18