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Ordinanza — n. 19890/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming criminal continuity due to lack of premeditation and heterogeneous offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19890/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Gaeta's appeal inadmissible, rejecting his request to recognize criminal continuity under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. Gaeta argued for continuity regarding multiple convictions, but the court found the offenses heterogeneous in terms of execution, location, and timing, spanning eight months without evidence of original criminal planning. The court distinguished continuity from recidivism, noting that Gaeta's repeated offenses reflected a criminal lifestyle rather than a premeditated program, thus denying the procedural benefit sought.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Criminal continuity requires homogeneous offenses with premeditation, which is absent when acts are heterogeneous in execution and timing, or when they constitute a criminal lifestyle rather than a preordained plan.

Parole chiave

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criminal continuity premeditated program heterogeneous offenses recidivism distinction Article 671 code procedural inadmissibility criminal lifestyle reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello di Venezia rigettava la richiesta avanzata da Luigi Gaeta, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello di Venezia rigettava la richiesta avanzata da Luigi Gaeta, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAETA LUIGI nato a MILANO il 12/05/1972 avverso l'ordinanza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello di Venezia rigettava la richiesta avanzata da Luigi Gaeta, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti a), b) e c), già sottoposte a unificazione, e la sentenza di cui al punto d) del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee e non erano riconducibili a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Gaeta attestata dalla diversità dei contesti territoriali e dall'estemporaneità delle condotte - e dell'ampiezza dell'arco temporale in cui i reati di cui si controverte erano stati commessi, compreso in otto mesi, che impediva di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Gaeta, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Luigi Gaeta deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso