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Ordinanza — n. 19889/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to submit written grounds by the defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19889/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giacomo Salvatore Amato's appeal inadmissible because he failed to submit the written grounds of the appeal. Although Amato filed a declaration of intent to appeal at the prison, neither he nor his appointed defense lawyer, Avv. Valerio Vianello Accorretti, attached the required written arguments to that declaration. The court ruled that without these supporting documents, the appeal violates procedural requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c), Art. 591, comma 1, lett. b), Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the declaration of intent to appeal is not accompanied by the written grounds of the appeal, which must be submitted by the detainee or their defense lawyer.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal failure to submit grounds defense lawyer obligations prison appeal procedure Code of Criminal Procedure difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO GIACOMO SALVATORE nato a MARSALA il 07/01/1965 avverso l'ordinanza del 28/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avvi alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con ordinanza del 28 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Cagliari rigettava il reclamo proposto da Giacomo Salvatore Amato, avverso la decisione con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari che aveva respinto la richiesta di permesso premio presentata dal detenuto ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Ritenuto che avverso questa ordinanza Giacomo Salvatore Amato dichiarava di volere proporre ricorso per cassazione, mediante dichiarazione depositata presso la struttura penitenziaria dove si trovava detenuto il 28 novembre 2023, riservando il deposito dei relativi motivi al difensore di fiducia, contestualmente nominato, che non vi provvedeva.

Ritenuto che il mancato deposito del ricorso è causa di inammissibilità, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della dichiarazione depositata presso l'istituto penitenziario dove si trovava detenuto, né Amato, né il suo difensore, l'avv. Valerio Vianello Accorretti, hanno fatto seguire la presentazione di motivi di ricorso. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giacomo Salvatore Amato deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 apri