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Ordinanza — n. 19888/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of continuity due to heterogeneous crimes and long time span.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19888/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Andrea Trentin's appeal inadmissible regarding the request for criminal continuity under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. The appellate court had rejected the claim because the alleged crimes were not homogeneous in execution and lacked premeditation over the period from 2013 to 2015. The court ruled that mere repetition of offenses does not constitute a criminal program, distinguishing it from the legal concept of continuity which favors the defendant.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The concept of criminal continuity requires homogeneous offenses with premeditation; mere repetition of distinct crimes over a long period constitutes habitual delinquency rather than a continuous criminal program.

Parole chiave

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criminal continuity homogeneous offenses premeditation requirement habitual delinquency Article 671 c.p.p. Article 616 c.p.p. inadmissible appeal reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 7 luglio 2023, con la quale la Corte di appello di Venezia rigettava la richiesta avanzata da Andrea Trentin, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 7 luglio 2023, con la quale la Corte di appello di Venezia rigettava la richiesta avanzata da Andrea Trentin, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro
252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRENTIN ANDREA nato a CONEGLIANO il 05/10/1984 avverso l'ordinanza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 7 luglio 2023, con la quale la Corte di appello di Venezia rigettava la richiesta avanzata da Andrea Trentin, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-5 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'incontroversa eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Trentin e della notevole ampiezza dell'arco temporale in cui i reati di cui si controverte erano stati commessi, compreso tra il giugno del 2013 e l'ottobre del 2015, che impediva di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;

Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Trentin, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Andrea Trentin deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i