Italian court dismisses appeal claiming criminal continuity due to lack of premeditation and temporal heterogeneity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gianluca Antonio Spiri inadmissible regarding his request for criminal continuity. The appellate court had rejected the claim because the alleged crimes were too heterogeneous and occurred over a wide timeframe from 2012 to 2015, lacking necessary premeditation. The court ruled that repeated offenses do not constitute a criminal program but rather habitual delinquency, thus denying the continuity argument.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 cod. proc. pen.; Criminal continuity requires homogeneous offenses with premeditation, which is absent when crimes are too diverse or temporally distant, distinguishing it from habitual delinquency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPIRI GIANLUCA ANTONIO nato a TORINO il 05/07/1975 avverso l'ordinanza del 09/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 9 dicembre 2023, con la quale la Corte di appello dì Lecce rigettava la richiesta avanzata da Gianluca Antonio Spiri, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-3 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui si assumeva la continuazione non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto dell'eterogeneità esecutiva dei delitti commessi da Spiri e della notevole ampiezza dell'arco temporale in cui i reati di cui si controverte erano stati commessi, compreso tra il 24 marzo 2012 e il 20 febbraio 2015, che impediva di ritenere dimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01;
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Ritenuto che la reiterazione delle condotte illecite non può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine, come nel caso di Spiri, venendo sanzionata da fattispecie quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei (tra le altre, Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950 -01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Gianluca Antonio Spiri deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso