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Ordinanza — n. 19883/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of congruence with established legal parameters.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19883/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Mirco Corradengo inadmissible without formalities. The appellant argued the lower court's reasoning lacked congruence with the statutory parameters for the 'concordato sui motivi' procedure. The court rejected this, citing established jurisprudence that limits such complaints to specific legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals must strictly adhere to established legal parameters; complaints lacking congruence with these parameters are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal congruence requirement concordato motivi Corte di Cassazione procedural dismissal concordato stragiudiziale concorso di motivi di sospensione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso in esame è incentrato sull'incongruità del percorso motivazionale formulato dalla Corte di appello di Ancona, con argomentazioni prospettate al di fuori dei parametri stabili dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da Corradengo deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano, in base al disposto dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n.
Art. 591, comma 2, cod. proc. pen.
103 del 2017, in relazione all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso in esame è incentrato sull'incongruità del percorso motivazionale formulato dalla Corte di appello di Ancona, con argomentazioni prospettate al di fuori dei parametri stabili dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello Fabio
Ritenuto che, nel ribadire l'inammissibilità delle doglianze poste a fondamento del ricorso in esame, ci si deve limitare a richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello Fabio, Rv.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADENGO MIRCO ( CUI 02CRD2L ) nato a FINALE LIGURE il 05/10/1986 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame è stato proposto nell'interesse dell'imputato Mirco Corradengo, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona il 30 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 5.99-bis cod. proc. pen. Ritenuto che il ricorso in esame è incentrato sull'incongruità del percorso motivazionale formulato dalla Corte di appello di Ancona, con argomentazioni prospettate al di fuori dei parametri stabili dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi.

Ritenuto che, nel ribadire l'inammissibilità delle doglianze poste a fondamento del ricorso in esame, ci si deve limitare a richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello Fabio, Rv. 276102 - 01). Ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da Corradengo deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano, in base al disposto dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Mirco Corradengo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1