Cassation court dismisses appeal against conviction for illegal possession of fireworks due to lack of motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gianfranco Cornacchia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the Second Instance Court's decision based on alleged lack of motivation, arguing the evidence did not prove the severity of the offense. The court rejected this claim, noting that the prosecution's evidence clearly demonstrated the gravity of the situation involving over 5,800 kilograms of seized fireworks.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 678 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on alleged lack of motivation is inadmissible when the lower court's reasoning is logically sound and the evidence unambiguously supports the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORNACCHIA GIANFRANCO nato a TORTORETO il 24/06/1957 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 17 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della decisione impugnata, aveva condannato Gianfranco Cornacchia alla pena di tre mesi di arresto e 60,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 678 cod. pen. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in quattro correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello dell'Aquila nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01).
Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti eseguiti nell'immediatezza dei fatti dalla Guardia di Finanza - che trovava il materiale pirico controverso, ammontante a 5,862 chilogrammi, all'esterno del negozio di articoli per la casa di Cornacchia - risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione processuale del ricorrente, che accompagnava personalmente i militari nell'area dove gli oggetti pirotecnici venivano sequestrati. Ritenuto che l'elevato quantitativo di materiale pirotecnico sequestrato il 31 dicembre 2018 non consente di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez.
U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Gianfranco Cornacchia deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il