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Ordinanza — n. 19881/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for drug trafficking due to lack of motivation and overwhelming evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19881/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Hong Weiwen inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the lower court's decision lacked sufficient motivation regarding the evidence, which clearly showed Hong's participation in the crime through police documents containing his photograph and details. Consequently, the conviction for drug trafficking was upheld based on the unchallenged probative record and the defendant's prior criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging a criminal judgment solely on grounds of unmotivated reasoning is inadmissible if the lower court's decision is based on clear and uncontradicted evidence that logically supports the conviction.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation drug trafficking conviction procedural economy unanimous evidence court costs criminal liability atti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013
Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HONG WEIWEN nato a ZHEIANG( CINA) il 26/04/1991 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

2k, .2x-12 Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza dellta rmembre 202, con la quale la Corte di appello di Firenze confermava la decisione impugnata, con cui Weiwen Hong era stato condannato alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione per i reati di cui ai capi A e B. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello dell'Aquila nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;

Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale di Prato risultava univocamente orientato in senso sfavorevole al ricorrente, atteso che tutti i documenti esaminati riportavano la fotografia dell'imputato e le generalità di altri soggetti, rendendo evidente la «compartecipazione al fatto dell'imputato e la sua penale responsabilità». Ritenuto che il trattamento sanzionatorio irrogato a Hong, quantificato in tre anni e tre mesi di reclusione, discendeva da una valutazione ineccepibile dei reati di cui ai capi A e B, tenuto conto dei precedenti penali dell'imputato e della circostanza che lo stesso, al momento del fatto, era sottoposto alla misura della libertà vigilata con divieto di allontanarsi dall'abitazione in orario notturno, applicatagli dal Magistrato di sorveglianza di Mantova il 12 gennaio 2016.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Weiwen Hong deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec