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Ordinanza — n. 19879/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against probation service assignment due to high criminality and substance dependency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19879/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gianmarco Tunis inadmissible, rejecting his request to review the probation service assignment decision. Tunis argued against the trial court's refusal based on his criminal record and substance dependency, but the Court found his complaints did not target specific legal errors. Consequently, the Court upheld the trial court's assessment that his high criminality and unresolved addiction made probation unsuitable for special prevention.

Regesto Legislator

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Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against probation service assignment decisions are inadmissible if they merely seek a new substantive evaluation of the applicant's criminality and dependency without identifying specific legal errors.

Parole chiave

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probation service assignment special prevention purposes substance dependency inadmissible appeal high criminality dipendenza dall'assistenza sociale dipendenza da alcol attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 11 dicembre 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Gianmarco Tunis, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio
Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero
Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUNIS GIANMARCO nato a CAGLIARI il 23/12/2002 avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 11 dicembre 2023, con cui il Tribunale di sorveglianza di Cagliari rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da Gianmarco Tunis, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Ritenuto che il ricorso di Tunis, articolato in tre correlate doglianze, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, formulando un giudizio congruo e privo di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che l'elevata caratura criminale di Gianmarco Tunis - attestata dalla gravità dei reati per i quali risultava detenuto, tra cui una rapina aggravata - e la sua irrisolta condizione di dipendenza da sostanze alcoliche e stupefacenti imponevano di ritenere l'affidamento in prova al servizio sociale richiesto inidoneo ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376 - 01;

Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornero, Rv. 217706 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Gianmarco Tunis deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i