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Ordinanza — n. 19877/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for robbery conviction as claim of lack of correlation is unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19877/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Scalone inadmissible, rejecting his claim that the conviction for robbery violated the principle of correlation between the indictment and the judgment. The court found the appellant's argument unfounded because the lower court correctly established that the elements of the crime were met, including the subjective intent and the absence of a temporal gap between violence and possession. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the sole ground alleges a violation of the correlation principle based on a thesis refuted by the trial record, as the lower court's finding of integrated crime elements stands.

Parole chiave

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correlation principle violation robbery conviction appeal manifestly unfounded appeal temporal gap absence subjective intent robbery inadmissible appeal ruling court costs and fine scippo

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALONE SALVATORE nato a RAGUSA il 24/08/1975 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Scalone Salvatore, lette le conclusioni scritte; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denunzia la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, è manifestamente infondato e peraltro fondate sull'assunto secondo cui non vi sarebbero gli elementi costitutivi del reato, ossia sulla base di una tesi smentita dagli atti processuali, per come evidenziato ,ela pagina 3 della motivazione della sentenza impugnata ove si evince che risultano integrati gli estremi del delitto di rapina in quanto la condotta di appropriazione è avvenuta superando con violenza l'opposizione delle persone offese e ha avuto ad oggetto le chiavi del veicolo di uso alle stesse, rinvenute in un secondo momento all'interno dell'abitazione di Scalone.

Con logici argomenti la corte di appello, pertanto, ha correttamente ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del delitto di rapina, esclusa la presenza di uno iato temporale in quanto violenza e minaccia hanno preceduto e seguito quella di impossessamento e riconosciuta l'integrazione dell'elemento dell'ingiusto profitto; considerato che l'unico motivo di ricorso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile in ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2024 Il Consigliere Estensore La Presidente Antonio Saraco A