Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments and for challenging sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the first ground for reiterating arguments already dismissed at the appellate level and the second for exceeding the scope of a legitimacy review. The material facts show the lower court adequately argued the defendant's lack of good faith and recidivism, while the sentencing discretion remained within statutory bounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected or if it challenges the sentencing discretion which belongs to the court of first instance.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAGLIETTI ROLANDO nato a BRESCIA il 26/02/1964 avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Taglietti Rolando, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice del merito ha adeguatamente assolto al dovere argomentativo a pagina 2 della sentenza impugnata circa la dichiarazione di responsabilità del Taglietti, essendo pacifica - come correttamente rilevato in motivazione, in ragione delle prove raccolte, quali le sit di Mbaye - l'esclusione della buona fede dell'imputato, che ha altresì voluto aiutare il proprio figlio nella fuga impedendone l'arresto;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena non è consentito in sede di legittimità in quanto sviluppa argomentazioni di merito; esso, inoltre, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; considerato che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto dal giudice attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come si evince dalle pagine 2-3 della sentenza ,sa) impugnata, ove\írichiamati i precedenti penali dell'imputato con conseguente giudizio di maggiore capacità criminale ed applicazione della recidiva semplice, non essendo perciò possibile la valutazione di prevalenza;
Rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il