Italian Court dismisses appeals contesting legal qualification of facts due to lack of admissibility for factual review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Salvatore and Cristiano Cangiano inadmissible. The appellants argued that the lower court incorrectly qualified the facts under Article 641 of the Penal Code, claiming illogical reasoning and a different interpretation of the contract and evidence. The court rejected this because the Supreme Court cannot re-evaluate factual findings or the logical consistency of the lower court's reasoning, and the appeal required factual determinations rather than pure legal questions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 641 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or the logical consistency of lower court reasoning, rendering appeals based on such grounds inadmissible when the case requires factual determinations rather than pure legal qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANGIANO SALVATORE nato a NAPOLI il 03/02/1961 CANGIANO CRISTIANO nato a NAPOLI il 15/09/1988 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letti i ricorsi di Cangiano Salvatore e Cangiano Cristiano, Rlevato che l'unico motivo d'impugnazione comune a entrambi i ricorrenti contesta la correttezza della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 641 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione, ma sulla base della diversa lettura delle emergenze processuali (in particolare il contenuto del contratto e i rapporti intercorrenti tra gli imputati e l'Hotel Losanna di Gabicce Mare) e di una diversa ricostruzione storica dei fatti oltre che di un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova.
Considerato che con tali connotati il ricorso è inammissibile, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ribadito, inoltre, che il ricorso per cassazione presentato al fine di porre la questione relativa alla corretta qualificazione giuridica è ammissibile solo quando per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (cfr.
Rv. 272651 - 01; Rv. 259730 - 01), mentre nel caso in esame, invece, per come visto, vengono richieste valutazioni di fatto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2024 Il Consigliere Estensore La Presidente Antonio Saraco Anna Maria De Santis D E POSI AT A iN cAMJi.
R1.n 2 O MAG 2 4