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Ordinanza — n. 19873/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific argumentation and inadmissible merit arguments regarding fraud charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19873/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Rosaria Esposito inadmissible, ordering her to pay court costs and fines. The appellant challenged the conviction for fraud under Article 640 of the Penal Code, arguing defects in both objective and subjective elements, as well as requesting a reclassification under Article 641. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing new, specific critical analysis, and one argument was deemed inadmissible for discussing merits.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 641 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals must contain specific, new arguments distinct from those already rejected; arguments discussing merits are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specific argumentation inadmissible appeal fraud conviction merit arguments reiteration of prior claims abbandono del procedimento per truffa reiterazione di reati penali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640 cod. pen.
Art. 641 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 640 cod.pen
art. 641 cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ROSARIA nato a CASERTA il 20/09/1985 avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Esposito Rosaria, lette le conclusioni scritte; Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa rispettivamente in ordine all'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pp. 4-5 della sentenza impugnata laddove si motiva specificamente in ordine ai singoli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 640 cod.pen.; pertanto tali doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, che pure contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di truffa che si ritiene andrebbe, invece, riqualificato nella fattispecie di cui all'art. 641 cod.pen., è privo di specificità in quanto espone una censura non scandita da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché sviluppa argomentazioni di merito; esso, inoltre, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2024 Il Consigliere Estensore D F OS TATA \ Il Presidente Antonio Sar