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Ordinanza — n. 19872/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding failure to add new evidence in second instance criminal trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19872/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sorbo Rosario inadmissible due to a violation of law concerning the failure to add decisive evidence. The appellant argued that the appellate court should have renewed the evidentiary phase, but the court noted this ground only applies to evidence discovered after the first-instance judgment. Since no such new evidence existed, the appeal lacked a valid basis, and the court upheld the first-instance decision.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; The failure to renew the evidentiary phase in the second instance constitutes a violation of law only when it concerns evidence that arose or was discovered after the first-instance judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility evidence renewal second instance new evidence post judgment Italian Code of Criminal Procedure appellate court discretion motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio
pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 8891 del 16/05/2000, Callegari
Sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, G.
217209; più di recente, tra molte, Sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORBO ROSARIO nato a NAPOLI il 06/02/1971 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Sorbo Rosario, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva ad opera dalla Corte territoriale, è inammissibile, a mente dell'insegnamento di legittimità secondo il quale «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 — 01). Nel caso in esame il motivo non viene sollevato in relazione a prove sopravvenute alla sentenza di primo grado, così mancando in radice ogni possibilità di dolersi della loro mancata assunzione in appello. Richiamato, ancora, e sempre in relazione al primo motivo, l'ormai risalente e assolutamente consolidato orientamento di legittimità in forza del quale «in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito -con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti.

Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità», (così già Sez. 5, Sentenza n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217209; più di recente, tra molte, Sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2024 Il Consigliere Estensor