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Ordinanza — n. 19871/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19871/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19871/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO parte offesa nel procedimento c/ MONTUSCHI SIMONE nato a FAENZA il 27/12/1978 avverso l'ordinanza del 16/01/2023 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19871/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Mentre nel primo caso (c.d. abnormità strutturale) l'atto, per la sua singolarità, si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, nel secondo caso (c.d. abnormità funzionale), il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero la sua regressione. Rilevato che nessuna di tali caratteristiche si rinviene -né viene denunciata- con il ricorso in esame, con il quale si impugna un provvedimento (ordinanza di archiviazione) che rientra nella potestà funzionale del giudice che lo ha emesso (il G.i.p.), cui era stata ritualmente rivolta la relativa richiesta del pubblico ministero.

Parole chiave

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assunzione di prove a titolo cautelare sospensione dell'istruzione deposito delle prove documenti mancanti sequestro di mezzi di prova omissione del ministero pubblico
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO GRANA PADANO parte offesa nel procedimento c/ MONTUSCHI SIMONE nato a FAENZA il 27/12/1978 avverso l'ordinanza del 16/01/2023 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano, letti i motivi nuovi sopravvenuti con successiva memoria; premesso che i tratti caratterizzanti l'abnormità -così come enucleati da questa Corte- possono riguardare il c.d. profilo strutturale (genetico), allorquando si rinvenga una stranezza o una singolarità del contenuto del provvedimento, tali da renderlo avulso dall'intero ordinamento processuale; ovvero il cd. profilo funzionale, che si verifica quando il giudice, pur investito della potestà decisionale e, quindi, astrattamente titolare del legittimo potere, esercita le sue prerogative al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dalla legge, determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (se non, addirittura, la sua regressione).

Mentre nel primo caso (c.d. abnormità strutturale) l'atto, per la sua singolarità, si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, nel secondo caso (c.d. abnormità funzionale), il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero la sua regressione. Rilevato che nessuna di tali caratteristiche si rinviene -né viene denunciata- con il ricorso in esame, con il quale si impugna un provvedimento (ordinanza di archiviazione) che rientra nella potestà funzionale del giudice che lo ha emesso (il G.i.p.), cui era stata ritualmente rivolta la relativa richiesta del pubblico ministero.

Né tantomeno può rinvenirsi una stasi processuale nell'archiviazione di un procedimento disposta -appunto- su legittima richiesta del pubblico ministero e su altrettanto legittima determinazione del G.i.p.; considerato che da quanto rilevato emerge la manifesta infondatezza del ricorso, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 6 marzo 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Antonio Saraco Anna Mari