Criminal appeal notice nullity dismissed for late procedural defect argument violating established case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that the notice of appeal was null due to a procedural violation regarding the defendant's appearance deadline. The court rejected this claim, ruling that the defect was tardily raised and thus barred by consolidated jurisprudence requiring immediate objection after the parties' constitution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 601, Art. 181, comma 3, cod. proc. pen.: A relative nullity for the defendant's failure to appear in the appeal trial is cured if not objected to within the strict deadline immediately following the confirmation of the parties' presence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASOUDI SALAH nato il 01/01/1977 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Masoudi Salah, t Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che corL ___Igstal la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme processuali tardivamente dedotte, così come risulta da consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che: «Nel giudizio di appello, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui all'art.601 cod. proc. pen. costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art.181, comma 3, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti» (Rv.257113); Rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024.