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Sentenza — n. 19869/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19869/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19869/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPASSO MASSIMO nato a NAPOLI il 16/01/1964 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Capasso Massimo, Rilevato che nelle more della trattazione è sopravvenuta remissione di querela con contestuale accettazione; considerato che tale evenienza conduce all'annullamento senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen.. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante; che la remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 19869/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 152, cod.pen.. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante; che la remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..

Parole chiave

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sospensione dell'istruzione restituzione in pristino procedimento in corso riapertura della pratica giudizio sul merito della causa abbandono del procedimento penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPASSO MASSIMO nato a NAPOLI il 16/01/1964 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Capasso Massimo, Rilevato che nelle more della trattazione è sopravvenuta remissione di querela con contestuale accettazione; considerato che tale evenienza conduce all'annullamento senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen.. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante; che la remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6