Cassation court dismisses appeal on recel charges due to lack of subjective intent and minor sentencing error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Daniela Manzo inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged the first-instance judgment regarding the lack of subjective intent for recel and the application of a minor sentencing mitigation. The court ruled that the lower court correctly applied established jurisprudence requiring only general awareness of illegal origin, not specific knowledge of the crime's details, and properly considered prior criminal records for the mitigated offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The crime of recel requires only general awareness of the illegal origin of the property, which can be inferred from indirect evidence or the defendant's conduct, and the mitigated form considers prior criminal records alongside the value of the item.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZO DANIELA nato a NAPOLI il 12/02/1977 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Manzo Daniela, ritenuto che l'unico motivo d'impugnazione, con cui si lamenta la inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione e al mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata; rilevato che, invero, nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte d'appello si è adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto.
Del resto, questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/06/2008, Nardino, Rv. 241458; sez. 2 n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265;
Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Rv. 276666-01) - si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata -; considerato che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata del delitto di ricettazione, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali (Sez. 2, n. 3188 del 08/01/2009, Rv. 242667; Sez. 6, n. 7554 del 2/02/2011, Marfè, Rv. 249226-01), si veda pag. 5 della sentenza impugnata; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso