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Ordinanza — n. 19867/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of logical review power and manifest unfoundedness of arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19867/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Haj Ammar Tahar inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because the cassation court lacks the authority to re-evaluate factual findings or test the logical consistency of lower court reasoning. The second ground was dismissed as manifestly unfounded since the lower court had already addressed the mitigating circumstance under Article 648, Paragraph 4 of the Penal Code, and the court correctly applied the principle that such circumstances do not affect prescription periods.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma quarto, cod. pen.; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani; Sez. 7, Ordinanza n. 39944 del 08/07/2022, Dahani: The cassation court cannot review the factual findings or logical coherence of lower court decisions, and appeals based on omitted discussion of statutory mitigating circumstances are inadmissible when the issue was already substantively addressed.

Parole chiave

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cassation inadmissibility logical review power mitigating circumstance prescription period penal code article 648 cosa di poco valore sanzioni pecuniarie attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma quarto, cod. pen.
Rilevata la manifesta infondatezza del secondo motivo d'impugnazione, con cui si denuncia l'omessa motivazione circa la riconoscibilità dell'attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen..
Art. 157 cod. pen.
art. 157 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. 7 - , Ordinanza n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 - 01
pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base», (Sez. 7 - , Ordinanza n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJ AMMAR TAHAR nato il 14/03/1962 avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Haj Ammar Tahar, letta la memoria sopravvenuta; Rilevato che il primo motivo d'impugnazione, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denuncia l'illogicità della motivazione, ma sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di una diversa ricostruzione storica dei fatti oltre che di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova. Con tali connotati il motivo è inammissibile, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Rilevata la manifesta infondatezza del secondo motivo d'impugnazione, con cui si denuncia l'omessa motivazione circa la riconoscibilità dell'attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen.. Il tema, invero, è stato puntualmente affrontato dai giudici alla pagina 6, dove -dopo avere negato le circostanze attenuanti generiche- ha,'spiegato che non poteva essere riconosciuta neanche l'attenuante di che trattasi, in ragione delle generiche argomentazioni della difesa e avendo riguardo al numero di capi, deilla loro diversità e notorietà e fleil lucro non esiguo ricavato dalla commissione dei reati e dalla loro eventuale vendita; rilevato che l'eventuale riconoscibilità dell'ipotesi attenuata non avrebbe avuto alcuna interferenza circa i termini di prescrizione, a mente dell'assolutamente pacifico principio di diritto, secondo il quale «In tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base», (Sez. 7 - , Ordinanza n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Anton