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Ordinanza — n. 19859/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as a matter of merit evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19859/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the contested issue regarding generic mitigating circumstances belongs to the realm of merit evaluation, not cassation. The appellant argued for the application of these circumstances, but the lower court's reasoning was deemed free from manifest illogic, citing specific prior criminal records and the absence of positive elements. The decision upheld the principle that judges need not consider every favorable element, only those deemed decisive, and that denying mitigation is valid when no positive circumstances exist.

Regesto Legislator

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Art. 60 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: The cassation court cannot review the substantive evaluation of generic mitigating circumstances, which is a matter of merit, and the denial of such circumstances is legitimate when no positive elements are present.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances merit evaluation cassation inadmissibility prior criminal records Art. 62-bis criminal code censure procedurali condono delle spese procedurali circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 60 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato», (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANGUALANO ENRICO nato a SAN SEVERO il 11/01/1967 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giangualano Enrico, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità in quanto si risolve in valutazioni di merito; esso, inoltre, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente dal vizio di manifesta illogicità e con la quale si evidenziano la sussistenza di precedenti penali specifici e l'assenza di elementi positivamente valutabili. Motivazione che, perciò, si mostra conforme al principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

La motivazione è altresì conforme all'ulteriore principio di diritto, a mente del quale «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato», (Sez. 4 - , Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dely ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024 Il Consigliere estensore La Pr