Cassation appeal dismissed as inadmissible for arguments not raised in the appeal against the first-instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pasquale Auricchio inadmissible because two grounds regarding recidivism and a specific statutory circumstance were not previously raised as specific appeal arguments. The appellant argued for a violation of law and a defect in reasoning concerning these points, but the court noted they were omitted during the appeal phase. Consequently, the court ruled that these issues had already become res judicata in the first-instance judgment and could not be re-litigated at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; In the court of appeal, appeals based on first-instance rulings not specifically challenged in the appeal are inadmissible because such rulings have acquired the force of res judicata.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURICCHIO PASQUALE nato a PAGANI il 04/07/1975 avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Auricchio Pasquale, Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano, rispettivamente, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'applicazione della circostanza aggravante della recidiva e alla mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., non risultano essere stati previamente dedotti come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen..
A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2024 Il Consigliere Estensore Lal Presidente Antonio Saraco Anna Maria De Santis D E po, ITATA IN CAV