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Ordinanza — n. 19853/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and merit review on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19853/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction's reasoning and the sentence's severity, but the court found the first ground lacked argumentative specificity as it merely repeated lower court points. The second ground was rejected because sentencing discretion falls under merit review, not cassation, and the judge properly applied statutory principles regarding the defendant's professional status and conduct.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must be specific and argumentative; challenges to sentencing severity are inadmissible as they constitute merit review reserved for the trial court.

Parole chiave

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lack of specificity argumentative criticism sentencing discretion merit review inadmissible appeal importi compensativi monetari pena di recesso ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIGONI GIORGIO nato a FERRARA il 28/07/1947 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Bigoni Giorgio, Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è inammissibile per aspecificità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice del merito ha adeguatamente illustrato le ragioni della decisione, avendo spiegato alla pagina 3 della sentenza impugnata che la sussistenza dell'elemento soggettivo si desume chiaramente dalle modalità di custodia delle res consegnate al Bigoni, le quali non venivano né appositamente iscritte nel registro di carico-scarico, né conservate nei luoghi del negozio, ma vendute singolarmente a più riprese, costituendo tutti questi elementi indicativi dello stato di malafede dell'imputato e Vi2a conseguente consapevolezza della provenienza delittuosa degli oggetti;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché si risolve in valutazioni di merito; esso è anche manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, così come si evince a pagina 4 della sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di appello esclude l'applicazione dell'istituto di cui all'art.131- bis cod. pen. in virtù di un fatto non considerabile di particolare tenuità in ragione della lesione al patrimonio del soggetto derubato delle res e della gravità della condotta del Bigoni, il quale, titolare di un'attività professionale di 'compro oro', si è adibito alla reintroduzione nel mercato di beni di provenienza delittuosa;

Rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. "SA

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma